La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6964 del 16 marzo 2025, ha stabilito che, in materia di assegno di mantenimento, i “redditi adeguati” sono quelli che consentono al coniuge beneficiario di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. La Suprema Corte ha evidenziato che l’obiettivo dell’assegno è garantire una continuità nelle condizioni economiche, evitando disparità significative post-separazione.
Massima giurisprudenziale: “In tema di separazione personale dei coniugi, l’adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento va valutata in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, al fine di garantire una continuità delle condizioni economiche.”