Massima:
“In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.”
Sintesi:
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, ai fini della validità della procura alle liti nel ricorso per cassazione, non è necessaria la contestualità tra il conferimento della procura e la redazione del ricorso. È sufficiente che la procura sia materialmente congiunta al ricorso, anche tramite strumenti informatici, e che il conferimento avvenga dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notificazione del ricorso. Questo principio mira a garantire la certezza e la conoscibilità del potere rappresentativo del difensore.