Il mutuo con contestuale deposito irregolare: titolo esecutivo valido – Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. n. 5968/2025

Massima:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.”

Sintesi:
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che un contratto di mutuo, anche se prevede il contestuale deposito irregolare della somma mutuata, costituisce valido titolo esecutivo. È sufficiente che la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche tramite operazioni contabili, e che quest’ultimo abbia assunto l’obbligo incondizionato di restituzione. Non è necessario un ulteriore atto pubblico o scrittura privata autenticata per attestare l’avvenuto svincolo delle somme.

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