«L’omissione processuale dell’avvocato non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria; è necessaria la prova rigorosa del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno lamentato» (Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2025, n. 475).
Con l’ordinanza n. 475 del 9 gennaio 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha delineato i confini della responsabilità professionale forense, stabilendo che l’omissione processuale, come il mancato deposito di documenti, non determina automaticamente un obbligo risarcitorio. È onere del cliente dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio subito, nonché l’effettiva incidenza dell’omissione sull’esito della controversia