La Cassazione riconosce il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne disoccupato e affetto da depressione

Massima: “Il figlio maggiorenne, sebbene non più in età scolare, ha diritto al mantenimento da parte dei genitori qualora versi in uno stato di disoccupazione e sia affetto da patologie che ne impediscono l’autosufficienza economica.”​

Introduzione: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza  nm 32 . depositata il 2 gennaio 2025, ha stabilito che un figlio maggiorenne, disoccupato e affetto da depressione, ha diritto a ricevere il mantenimento dal padre. Questa pronuncia sottolinea l’importanza delle condizioni personali del figlio nel determinare l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori.​

Sintesi della decisione: Nel caso in esame, un padre aveva interrotto il sostegno economico al figlio maggiorenne, sostenendo che, avendo raggiunto la maggiore età, non fosse più obbligato al mantenimento. Tuttavia, il figlio, oltre a essere disoccupato, era affetto da una forma di depressione clinicamente diagnosticata, che gli impediva di trovare e mantenere un’occupazione. La Suprema Corte ha rilevato che l’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma deve tener conto delle condizioni concrete del figlio. In presenza di patologie che ostacolano l’autosufficienza economica, come nel caso specifico, il genitore è tenuto a continuare a fornire il supporto economico necessario.​

Conclusione: Questa decisione evidenzia come l’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli maggiorenni sia strettamente legato alle condizioni personali e di salute di questi ultimi. Pertanto, in situazioni di disoccupazione aggravata da patologie invalidanti, il dovere di assistenza economica permane.

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