Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5841 del 05/03/2025
«Il contratto di mutuo solutorio, stipulato per estinguere un debito preesistente, è valido e produce effetti obbligatori, anche se le somme sono accreditate direttamente sul conto del mutuatario per l’estinzione del debito, configurando una consegna ai sensi dell’art. 1813 c.c.